AICS UMBRIA - Associazione Italiana Cultura e Sport
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- Pubblicato: 09 Dicembre 2020
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A cura di Luigi Silvestri, Alessio Silvestri e Pier Luigi Ferrenti
Nella Legge di Bilancio 2021 c’è una novità importante per il mondo associativo, che rischia di obbligare quasi tutte le Associazioni all’apertura della partita Iva, con adempimenti burocratici connessi.
In estrema sintesi, l’art.108 del d.d.l. comporterà per le associazioni il passaggio di buona parte delle attività “escluse da Iva” (ovvero le attività non commerciali) a quelle “Esenti” da Iva (ovvero commerciali ma esenti appunto dall’applicazione dell’Iva).
La motivazione di questa norma consiste nella necessità di superare una procedura di infrazione della UE (la 2008/2010) avendo la normativa italiana, con l’art 4 dpr 633/72, classificato impropriamente come non commerciali le operazioni compiute da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari.
Analogamente, fino ad oggi è prevista l’esclusione dal campo Iva per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle Aps le cui attività sono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e effettuate nei confronti dei soci, associati e dei loro familiari.
Se la proposta venisse convertita in legge, tutte le operazioni di cui all’art 108 rientreranno nel regime di Impresa e, quindi, ogni Associazione dovrà porre in essere gli adempimenti fiscali e burocratici, in materia di imposta sul valore aggiunto (fra cui apertura partita Iva e adempimenti connessi). Tali operazioni saranno esenti da Iva ma rientreranno nel volume d’affari dell’Ente, ad ogni effetto di legge.
Fortunatamente, e salvo sviluppi normativi futuri, per la grande maggioranza delle realtà associative presenti in Italia (Asd, Aps e Odv) le medesime operazioni continueranno a non essere considerate commerciali ai fini delle imposte dirette.
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- Pubblicato: 04 Dicembre 2020
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In merito al Dpcm 3 dicembre 2020 , ecco gli aggiornamenti a cura della covid manager di AiCS, Francesca Iaria:
SPORT
- IN TUTTE LE ZONE sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per attività riabilitative e terapeutiche (punto f)
- IN TUTTE LE ZONE E’ consentito organizzare e partecipare a eventi e competizioni sportive, di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale DAL CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, nei settori professionistici e non professionistici dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. NELLE ZONE ROSSE NON SONO AMESSI EVENTI ORGANIZZATI DA ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (punto e)
IN TUTTE LE ZONE presso Palestre e Piscine a porte chiuse possono allenarsi solo gli atleti muniti di tessera agonistica,in preparazione a eventi e competizioni sportive di livello agonistico, di interesse nazionale riconosciute dal CONI, sia per le discipline individuali che di squadra . (punto e)
Gli atleti, ammessi agli allenamenti, devono avere età congrua ed essere in possesso di tessera agonistica.
Tutti gli Atleti, sia in allenamento che in gara, DEVONO essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) NON SONO AMMESSI ATLETI SENZA LA CERTIFICAZIONE SOPRA CITATA. Per la partecipazione alle competizioni/eventi, possono essere richieste , oltre alle copie dei certificati, ulteriori specifiche mediche.
- SOLO IN ZONA GIALLA E ARANCIONE, NO IN ZONA ROSSA, All’esterno dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può essere svolta, SOLO IN MODO INDIVIDUALE (*), l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte, i contenuti dei protocolli Emessi da Federazioni e Enti di promozione.. Vietato l’utilizzo di spogliatoi interni ai centri sportivi
(*) INDIVIDUALE = Operatore Sportivo che svolge attività con atleti che mantengono il distanziamento minimo di 2 metri
- IN TUTTE LE ZONE All’esterno, Ammesso sport di squadra SOLO SE in preparazione a partecipare a eventi e competizioni sportive di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale DAL CONI e dal CIP
Per ulteriori informazioni è disponibile il seguente link
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/
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- Pubblicato: 04 Dicembre 2020
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a cura di Pier Luigi Ferrenti, responsabile Organizzazione AiCS
Nella Gazzetta Ufficiale n° 297 del 30 novembre 2020, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, meglio noto come “Ristori quater”.
Il decreto interviene, per quello che ci riguarda, su alcune misure di interesse per l’associazionismo sportivo e del terzo settore, in alcuni casi estendendo il periodo di applicazione di misure già approvate con decreti precedenti. Le misure riguardano in particolare i lavoratori sportivi (con l’erogazione, anche in dicembre, del bonus di 800 euro), il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (dotazione aumentata di 92 milioni di euro), il rinvio di versamenti d imposte e previdenziali.
Lo scorso 25 novembre, intanto, la Camera dei Deputati aveva approvato la conversione in legge del Decreto legge 125 del 7 ottobre 2020, confermando la modifica, già apportata dal Senato, che proroga al 31 marzo il termine per l’adeguamento degli statuti di APS, ODV e ONLUS. La legge non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Ma andiamo per ordine.
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art. 11)
L’indennità di 800 €uro a favore dei lavoratori sportivi che operano presso ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva e che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno sospeso o ridotto l’attività sportiva, attribuita dal decreto 137/2020 per il mese di novembre, sarà erogata da Sport e Salute anche per il mese di dicembre.
Lo stanziamento complessivo ammonta a 170 milioni di Euro.
Le condizioni per usufruirne sono le stesse stabilite con il decreto 137 (contratti, lettere d’incarico, assenza di altri lavori dipendenti o autonomi retribuiti etc. etc.).
Anche in questo caso, chi ha già percepito l’indennità, non dovrà presentare ulteriori domande, e la nuova indennità gli sarà direttamente accreditata sul conto corrente, anche se il rapporto di collaborazione è cessato, e non più rinnovato. Come in precedenza, il trasferimento sarà preceduto da mail inviate ai beneficiari in ordine al persistere del diritto ad usufruirne.
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- Pubblicato: 03 Dicembre 2020
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Tempo fino a lunedì per fare domanda: potranno presentare domanda solo i soggetti che non siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre
È stato emanato il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 che, all’articolo 11, individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista a favore dei collaboratori sportivi per il mese di dicembre 2020.
Potranno presentare domanda esclusivamente i soggetti che non siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre. Il termine ultimo di presentazione delle nuove domande sulla piattaforma, è fissato alle 24:00 del 7 dicembre 2020.
Per i soggetti che siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre è prevista la procedura di erogazione automatica. Pertanto, non è necessaria la presentazione della domanda per il mese di dicembre: tutti i soggetti che abbiano ricevuto almeno un’indennità riceveranno una mail con una procedura guidata che gli consentirà di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure di rinunciare all’indennità.